N. 34.145 di repertorio—————————————–N. 18.204 di raccolta
STATUTO DELLA FONDAZIONE ARTEMIO FRANCHI ONLUS
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ART.1. DENOMINAZIONE
Su iniziativa e per volontà del Lions Club Firenze nonché dei signori Ugo Cestani e Francesco Franchi che vollero l’atto costitutivo della Fondazione rogato il 13 maggio 1985 dal Notaio Paolo Nasti di Firenze è istituita in Firenze, la Fondazione Artemio Franchi Onlus per la promozione di tutte le iniziative ritenute utili a ricordare il nome e l’opera umana, sociale e sportiva di Artemio Franchi.
ART.2. SEDE
La Fondazione ha sede in Viale Spartaco Lavagnini n. 17, a Firenze. L’eventuale cambio di sede, purché nell’ambito del Comune di Firenze, potrà essere deliberata dal Comitato di Fondazione.
ART.3. SCOPO
La Fondazione non ha fini di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
In particolare, essa:
(i) persegue i principi etici e morali, la molteplicità degli interessi spirituali, anche rivolti ad alleviare le barriere sociali verso lo sport, che Artemio Franchi volle esprimere nella sua lunga militanza di dirigente sportivo, a testimonianza del percorso storico che Artemio Franchi ha compiuto a favore dello sport del calcio, giunto fino a noi come patrimonio morale nello sport italiano;
(ii) ha per scopo l’esaltazione dei valori culturali, etici e morali che lo sport rappresenta come percorso formativo dei giovani e degli sportivi in generale, con prevalente attenzione alla solidarietà sociale con iniziative rivolte a soggetti terzi svantaggiati, con handicap fisico o sociale, da svolgere in collaborazione con società sportive in genere.
Al solo fine di perseguire i propri scopi la Fondazione potrà:
- Curare la pubblicazione e la diffusione di notiziari, bollettini, periodici e, in generale, di testi e documenti utili ad illustrare l’attenzione alla solidarietà sociale svolta ed a divulgare le ricerche compiute, dalla stessa e/o da altri Enti o privati, nel campo relativo alle proprie finalità istituzionali.
- Curare la promozione della cultura sportiva anche attraverso studi e ricerche ed in particolare l’organizzazione di manifestazioni, convegni, tavole rotonde, premi di laurea e borse di studio con sezioni rivolte a soggetti terzi svantaggiati, riconoscimenti a personalità, atleti, società o associazioni e non, che si siano distinte nel campo dello sport nazionale e internazionale, anche avvalendosi, ove del caso, della collaborazione di organismi esterni; la formazione professionale a livello sportivo.
3. La valorizzazione del patrimonio storico e culturale in collaborazione con enti universitari, la formazione giovanile e la promozione dedicata ai diritti civili connessi con lo sport.
La Fondazione si inibisce lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione, infine, potrà far uso in esclusiva e gratuitamente del logo della Fondazione, dell’immagine e del nome di Artemio Franchi per espressa ed irrevocabile autorizzazione della famiglia di Artemio Franchi, unica titolare e proprietaria dei relativi diritti.
TITOLO II
PATRIMONIO – RENDITE – PROVENTI
ART.4. PATRIMONIO
Il patrimonio intangibile della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai contributi e dalle elargizioni fatte anche per donazione o disposizione testamentaria da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle rendite e avanzi di gestione che con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
ART. 5. FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai contributi e dalle elargizioni fatte anche per donazione o disposizione testamentaria da enti e da privati che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- dagli eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite, le risorse, gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione o di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione o altra destinazione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.
TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE
ART. 6. ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- il Comitato di Fondazione
- il Presidente
- i Due Vice Presidenti
- il Consiglio d’Amministrazione
- il Segretario Generale
- il Revisori unico dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
ART. 7. IL COMITATO DI FONDAZIONE.
Il Comitato di Fondazione è composto dai discendenti diretti di Artemio Franchi, dal Presidente pro-tempore del “Lions Club Firenze”, da coloro che hanno preso parte all’atto costitutivo della Fondazione a titolo personale, nonché da coloro che siano successivamente chiamati a farne parte, mediante cooptazione, con deliberazione unanime del Comitato stesso previo versamento nel fondo patrimoniale di quanto disposto da apposita delibera del Comitato medesimo. Il Comitato di Fondazione provvede all’approvazione delle eventuali modifiche di statuto (con le maggioranze previste dall’art. 17 del presente Statuto), su proposta del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione, mantenendo con ciò la sua funzione rigeneratrice “ad vitam” delle radici e dello spirito della Fondazione Artemio Franchi. Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’Art.10, nomina il Revisore unico dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Le occorrenti votazioni possono essere espresse anche per corrispondenza a mezzo lettera indirizzate alla Fondazione o posta elettronica utilizzando le speciali procedure informatiche previste per garantirne la riservatezza e la sicurezza di ricevimento. Le deliberazioni del Comitato di Fondazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la partecipazione di più della metà degli appartenenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.
ART. 8. IL PRESIDENTE
Il Presidente del Comitato di Fondazione è eletto dai membri del Comitato di Fondazione, anche al di fuori del Comitato stesso, dura in carica quattro anni ed è rileggibile senza vincoli di mandato.
Il Presidente del Comitato di Fondazione:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le autorità;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, sottoponendolo alla ratifica dello stesso;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne propone al Comitato di Fondazione le eventuali modifiche nel rispetto della visione “erga omnes” che la Fondazione assume;
- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti e provvede a quanto occorra per l’esecuzione di tutte le delibere che vengono assunte;
- esercita le funzioni a lui espressamente delegate dal presente statuto e presiede al buon andamento amministrativo della Fondazione.
ART. 9. I VICE-PRESIDENTI
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti due Vice-Presidenti, che durano in
carica un quadriennio e sono rieleggibili. Il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni attribuzione, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente più anziano, le relative funzioni sono demandate all’altro Vice-Presidente.
ART. 10. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove membri dei quali uno è il Presidente del Comitato di Fondazione, uno nominato dal Lions Club Firenze, nella sua veste di Fondatore e gli altri di nomina del Comitato di Fondazione su proposta del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale che svolge le funzioni di Segretario e il Tesoriere.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni debitamente convocate, con il limite di tre assenze che di fatto ne sanciscono la decadenza.
Al Consiglio di Amministrazione compete:
- l’amministrazione ordinaria e straordinaria; l’accettazione di oblazioni, lasciti e donazioni; la gestione del patrimonio e del fondo di gestione;
- l’emanazione, la variazione e la revoca dei regolamenti e delle sezioni operative interne;
- l’approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di Aprile di ciascun anno;
- l’approvazione del bilancio preventivo entro il mese di Dicembre di ogni anno;
- la nomina del Segretario Generale e del Tesoriere;
- l’istituzione di sedi secondarie della Fondazione;
- la nomina a vita per particolari benemerenze acquisite di eventuali Membri d’Onore della Fondazione comunque non tenuti ad alcun obbligo economico;
- la nomina di appartenenza all’Albo dei Benemeriti con i relativi obblighi economici come da specifico regolamento;
- la nomina di appartenenza all’Albo dei Partecipanti con i relativi obblighi economici come da specifico regolamento;
- l’assunzione di personale dipendente e l’affidamento di incarichi di collaborazione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno avvenire per iscritto, anche per via email, con un preavviso, non inferiori a otto giorni, per consentire a tutti i componenti di parteciparvi.
Le delibere del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno si intendono approvate qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, purché sia presente la maggioranza dei componenti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può costituire con diritto di revoca un Comitato di Gestione composto da un membro del Consiglio di Amministrazione da lui nominato, dal Segretario Generale e dal Tesoriere; al Comitato di Gestione spettano attribuzioni di carattere operativo stabilite dal Presidente stesso al momento della nomina, o mediante regolamento interno.
Il Comitato di Gestione ha l’obbligo di sottoporre al controllo del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, il proprio operato.
ART. 11. IL REVISORE UNICO DEI CONTI.
Il Revisore unico dei conti viene nominato dal Comitato di Fondazione e dura in carica un quadriennio. Deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
Il Revisore dei conti esercita il controllo sull’amministrazione della Fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità. Ha facoltà di partecipare al Comitato di Fondazione e al Consiglio d’Amministrazione.
Al Revisore unico dei conti compete in particolare:
- a) il controllo dei conti e delle risultanze di cassa della Fondazione;
- b) l’esame dei bilanci, preventivo e consuntivo, sui quali esprime il proprio parere motivato mediante relazione scritta.
Art. 12. Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dal Comitato di Fondazione e resta in carica quattro anni.
In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene
sostituito dal Consiglio di Amministrazione per poi essere approvato dal Comitato di Fondazione nella prima riunione utile.
Il Collegio dei Probiviri:
- definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere all’interno della Fondazione;
- esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio di amministrazione o il Revisore dei conti intenda sottoporgli;
- vigila e controlla che siano osservate le norme statutarie;
- vigila e controlla che le volontà del Comitato di Fondazione siano correttamente applicate.
ART. 13. IL SEGRETARIO GENERALE
Le attività della Fondazione sono coordinate da un Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione; dura in carica parallelamente al Consiglio di Amministrazione ed è nuovamente nominabile.
Il Segretario Generale attua le linee di indirizzo programmatico stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:
- cura l’organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione e sovraintende al loro funzionamento con i necessari poteri di rappresentanza;
- dirige, coordina e controlla l’attività del personale dipendente e dei collaboratori;
- cura la vidimazione e la conservazione dei libri della Fondazione e ne rilascia estratti e copie;
Art. 14. IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra i suoi membri:
Al Tesoriere compete:
- la tenuta della contabilità;
- la riscossione degli introiti ed il pagamento delle spese;
- la predisposizione dei bilanci della Fondazione.
ART. 15. GRATUITÀ
Tutte le cariche statutarie sono gratuite e con diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni, se autorizzate preventivamente dal Segretario Generale.
Comporta la decadenza di diritto da ogni carica la commissione di atti o fatti che per la loro rilevanza penale o comunque per la loro gravità morale siano suscettibili di ledere il prestigio della Fondazione.
L’accertamento della gravità dei fatti comportanti decadenza dalle cariche statutarie e la decisione di ogni controversia in proposito è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione, su parere vincolante del Collegio dei Probiviri.
ART. 16. PROROGATIO
Qualsiasi organo della Fondazione decade di diritto al venir meno della maggioranza dei suoi componenti. L’organo della Fondazione decaduto permane in “prorogatio” per l’espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e comunque non oltre novanta giorni.
TITOLO IV MODIFICHE STATUTARIE
ART. 17. MODIFICHE STATUTARIE.
Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate in prima convocazione con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione mediante il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto. Le nuove norme entrano in vigore al momento in cui la delibera del Comitato di Fondazione che le ha assunte acquista efficacia.
TITOLO V ESTINZIONE
ART. 18. SCIOGLIMENTO
Alla estinzione della Fondazione si applicano gli articoli 27 e 28 del codice civile.
In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa della Fondazione verrà nominato dal Comitato di Fondazione un liquidatore che provvederà alle operazioni conseguenti nonché alla devoluzione obbligatoria del patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo a norma delle di disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia.
ART. 19. RINVIO
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia